Comune di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica   Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore
 


Idraulica del Territorio

Comune di Modena - Settore Risorse e Tutela Ambientale
ing. Alberto Muratori - Comune di Modena Coordinatore del Progetto Ambiente
ing. Alberto Biondini - Provincia di Modena Consulenti
ing. Marco Grana Castagnetti - Provincia di Modena
ing. Adelio Pagotto - Comune di Modena Responsabile della Ricerca

Criteri per la riclassificazione e riqualificazione del reticolo idrografico minore ricadente nel territorio del Comune di Modena

premesse

Censimento

Letture analitiche

Incompatibilità ed incongruenze

Riclassificazione, riqualificazione - Fasce di rispetto - Elenco corsi d'acqua minori


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Fasce di rispetto

Cenni sul Demanio (Leggi Statali)
 
Il demanio è un bene pubblico (artt. 822 e 824 C. C.).
 
Tutti i beni d'interesse pubblico siano essi demaniali o del patrimonio disponibile servono alla soddisfazione dei bisogni sociali e pubblici i cui rapporti di gestione sono regolati dal diritto pubblico.
 
Demanio naturale o necessario è quello i cui beni per la loro struttura naturale sono destinati ad uso pubblico e sono indicati nell'articolo 822 al primo comma, con esclusione delle opere artificiali di difesa militare.
 
Demanio legale o accidentale è quello i cui beni per disposizione di legge sono destinati per servizi pubblici e finalità sociali, come quelli elencati nel secondo comma dell'articolo 822, appartenenti al patrimonio indisponibile.
 
Il demanio idraulico è naturale e necessario e ne fanno parte ai sensi dell'art. 822 C. C. e dell'art. 1 del T.U. 1933 n. 1775, i fiumi, i torrenti, i laghi, le acque sorgenti, superficiali e sotterranee, come sono demaniali le relative pertinenze quali le sponde e tutti gli altri beni che la P. A. dichiari tali.
 
Altra particolarità inerente al regime dei beni pubblici, specificamente di quelli immobili, è costituita dalle limitazioni al diritto di proprietà sui beni limitrofi che vengono gravati di servitù prediali pubbliche a favore di quella demaniale.
 
Le acque pubbliche sono iscritte a cura del Ministero dei LL.PP. distintamente per provincia, in appositi elenchi.
 
Per la città di Modena dette acque pubbliche sono le seguenti (oltre ai fiumi Secchia e Panaro):

  • Torrente Nizzola   *
  • Torrente Tiepido   *
  • Torrente Grizzaga   *
  • Torrente Gherbella   *
  • Torrente Cerca   *
  • Canale Naviglio   *
  • Cavo Minutara   *
  • Cavo Argine   *
  • Scolo Archirola   *

* (per tutto il corso all'interno del Comune)
 

Sintesi della vincolistica interessante l'edificazione
 
In base alle disposizioni delle predette leggi non possono essere assentite concessioni per costruzioni nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua demaniali a meno di quattro metri dagli alvei di bonifica e a meno di dieci metri dagli alvei idraulici e dai corsi navigabili.
 
E' opportuno precisare che per alveo di bonifica deve intendersi. preminentemente quello di una via d'acqua artificiale ovvero di un canale di bonifica, mentre per alveo idraulico deve intendersi eminentemente quello di un corso d'acqua naturale in cui si distinguono a monte e a valle, un bacino di raccolta ed un cono di deiezione strettamente connessi col regime delle acque (fiumi, torrenti, rii).
 
Per canali privati od alvei minori, in assenza di norme locali vigono le limitazioni del combinato disposto degli art. 893-892 del Codice Civile, nonché del disposto dell'articolo 891 dello stesso.
 

Legge Regionale
 
Dettato della Legge Regionale

 
Norme per la disciplina edificatoria nelle zone di influenza idrografica sono previste dall' art. 33 4° comma della Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 47.
 
Sono vietate le nuove costruzioni nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali; sono inoltre vietate nei territori non montani, per una fascia di almeno m. 100 dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e torrenti, e di almeno m. 50 dalle sponde dei canali navigabili.
 
Sono escluse dal divieto le opere di urbanizzazione primaria e di servizi tecnologici strettamente funzionali alla destinazione d'uso delle aree, nonché attrezzature al servizio della pesca. Sono altresì consentite nel limite del P.R.G. le costruzioni connesse all'esercizio dell'agricoltura.
 
Come prevede la stessa Legge Regionale n. 47, il piano stralcio per la definizione delle fasce di tutela di cui all' art. 33 del 4° comma, può escludere da tali vincoli, quando non comporti pregiudizi per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della Legga medesima e definite zone territoriali omogenee.
 

Normativa comunale
 
Carattere specifico della normativa comunale

 
Il contesto della normativa Comunale è rivolto alla tutela del territorio nei suoi aspetti strutturali e ambientali e si ritiene pertanto che le esigenze prioritarie cui dovranno soddisfare le fasce di tutela dei corpi idrici, si possano così identificare:

  • Salvaguardia delle condizioni geomorfologiche o di assetto della sede del corpo idrico;
     
  • Salvaguardia dell'assetto idrogeologico della fascia fluviale;
     
  • Salvaguardia della capacità di diluizione e autodepurazione del corpo idrico;
     
  • Salvaguardia delle aree indispensabili alla manutenzione e alle opere di sistemazione idrauliche.

Sotto il profilo ecologico, un armonico ed oculato adeguamento delle normative vigenti in materia di tutela dei corpi idrici non può che riguardare anzitutto i corsi d'acqua naturali caratterizzati da monte a valle da un bacino di raccolta, da un alveo di convogliamento e da un cono di deiezione.
 
Sotto il profilo idraulico non si può tuttavia escludere la necessità di una più adeguata tutela anche per taluni corsi d'acqua artificiali in relazione alle caratteristiche di portata, di sviluppo e destinazione d'uso.
 
A questo proposito al capo 64 delle norme di attuazione del Piano Regolatore di carattere generale, circa la valorizzazione e il recupero dei corsi d'acqua, prevede l'istituzione dei perimetri e fasce di rispetto di valorizzazione e salvaguardia degli ambiti fluviali nei quali rendere efficace una normativa vincolistica.
 
In particolare tale normativa fissa fasce di rispetto in base alle funzioni rivestite dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico secondario.
 
L'articolo 64.7 delle norme di attuazione del Piano Regolatore di carattere generale fissa in cinque metri dal ciglio la fascia di rispetto per canali fognari, in dieci metri la fascia di rispetto per canali drenanti ed irrigui scoperti, viene mantenuta la fascia di cinque metri dal ciglio nel caso questi ultimi siano coperti.
 
In tali aree vengono privilegiati gli interventi di manutenzione idraulica, vengono pertanto vietati gli insediamenti fissi, fatto salvo le opere di interesse pubblico ed idraulico, purché venga sempre garantita l'accessibilità alle sponde.

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