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Piano delle Aree da destinare ad Insediamenti Produttivi
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 94 del 22 dicembre 2003

Modalità di attuazione delle aree P.I.P.

Il presente Piano per gli Insediamenti Produttivi è costituito da 16 aree produttive, che si suddividono in tre gruppi derivanti dalle diverse fasi di attuazione o dalla specifica destinazione:

  • Gruppo 1) 4 aree individuate dall'originario Piano Insediamenti Produttivi, approvato nel 1993, in applicazione della L. 865/1971 (P.I.P. 2, 6, 9 e 10);
     

  • Gruppo 2) 4 aree già suddivise con lo stralcio della parte ad intervento privato dal P.I.P. (P.I.P. 11, 14, 15 e 16);
     

  • Gruppo 3) 8 aree destinate ad Impianti di Distribuzione Carburanti (P.I.P. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24).

Per l'esecuzione e l'attuazione dei diversi tipi di aree si devono attivare le seguenti procedure:

  1. Per le 4 aree produttive indivise (P.I.P. 2, 6, 9 e 10) si confermano i criteri previsti negli atti deliberativi relativi alla possibilità dello scorporo di una quota di area da destinare all'intervento privato, non superiore al 30% per le aree ubicate nel capoluogo e non superiore al 50% per le aree ubicate nei centri frazionali, al fine di assicurare la perequazione urbanistica e quindi una modalità di ripartizione dei vantaggi e degli oneri conseguenti all'attuazione di ciascun comparto.
    I proprietari delle aree produttive indivise hanno la facoltà di proporre all'Amministrazione comunale l'individuazione della quota da destinare all'intervento privato, nella misura del 30% o del 50%.
     
    La proposta va formulata in analogia ai requisiti ed ai criteri di cui ai punti 5.1 (per l'acquisizione delle aree) - 5.2 (per la progettazione urbanistica) - 5.3 (per l'urbanizzazione delle aree) dell'allegato, parte integrante dell'atto deliberativo consiliare n. 4 del 25.01.2001, e più in generale, per quanto compatibili, all'intero allegato, al fine di predisporre un documento di indirizzo, che definisca le linee guida del processo di concertazione con i privati (art. 18 LR 20/2000 - Accordo di Pianificazione), per giungere alla definizione di uno schema urbanistico in cui siano individuate sia le aree da destinare all'intervento privato sia le aree da destinare all'intervento pubblico da disciplinare con il P.I.P.
    L'accettazione della scelta di pianificazione avviene tramite variante in riduzione al P.I.P. e conseguente variante al P.O.C. vigente, ed è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo art. 18 L.R. 20/2000 e successive modifiche tra i proprietari e l'Amministrazione comunale, per la definizione dei reciproci compiti.
     
    Anche la disciplina dell'area da destinare all'intervento privato deve essere dettata in sede di variante al P.O.C. vigente tenendo conto dei seguenti principi:

    • sull'area da destinare all'intervento privato deve essere formato piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;

    • la progettazione di detto Piano particolareggiato deve essere sviluppata sulla base dello schema urbanistico esteso al comparto originario, redatto dal Comune da allegare all'accordo di cui sopra.

    Nella delibera consigliare n. 181 del 3/12/1998 è precisato che per il P.I.P. 6, anche se non ancora oggetto di scorporo della parte da destinare ad intervento privato, l'attuazione dell'intero Comparto, può essere sviluppata dai proprietari con le modalità definite dalla medesima deliberazione consiliare n. 181 del 3/12/1998, attraverso il convenzionamento diretto con i medesimi proprietari, in quanto di proprietà di un unico soggetto.
    La sottoscrizione dell'accordo di pianificazione è necessaria per l'individuazione della parte privata e della parte P.I.P. ed attraverso la convenzione urbanistica dovranno essere definiti altresì i criteri e le modalità di assegnazione (vendita o locazione) degli edifici realizzati sulla parte P.I.P.
     
     

  2. Per le 4 aree già suddivise con lo stralcio della parte ad intervento privato dal P.I.P., (P.I.P. 11, 14, 15 e 16) le aree ad intervento pubblico sono precisate nello schema urbanistico presente nelle Norme di Attuazione del P.I.P. esteso comunque al comparto produttivo originario.
    La definizione dell'assetto urbanistico avviene mediante progetto di specificazione da approvare con varianti ai sensi dell'art. 34 L. 865/71.
    Sull'area ad intervento privato deve essere formato Piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.
    L'adozione del Piano particolareggiato è subordinata alla sottoscrizione di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e successive modifiche, tra proprietari e Amministrazione Comunale per la definizione dei reciproci compiti. La progettazione di detto Piano particolareggiato deve essere sviluppata sulla base dello schema urbanistico esteso al comparto originario, redatto dal Comune da allegare all'accordo di cui sopra.
     
    Nella delibera consigliare n. 181 del 3/12/1998 è precisato che, per alcune aree (P.I.P. 14 e P.I.P. 15), l'attuazione dell'intero Comparto, parte pubblica e parte privata, se di proprietà di un unico soggetto, può essere sviluppata dai proprietari con le modalità definite dalla medesima deliberazione consiliare n. 181 del 3/12/1998, attraverso il convenzionamento diretto con i medesimi proprietari.
    In questo caso la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione è superflua; nella convenzione urbanistica dovranno essere definiti altresì i criteri e le modalità di assegnazione (vendita o locazione) degli edifici realizzati sulla parte P.I.P.
     
     

  3. Per le 7 aree destinate esclusivamente alla realizzazione di un Impianti di Distribuzione Carburanti (P.I.P. 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24) non è possibile applicare i sopracitati criteri, previsti in atti deliberativi, di possibilità dello scorporo di una quota di area da destinare all'intervento privato, stante la particolarità di questi insediamenti produttivi, che non consente lo scorporo funzionale di una quota da destinare a tale scopo.
    La definizione della trasformazione delle aree, destinate esclusivamente alla realizzazione di Impianti di Distribuzione Carburanti, avviene mediante intervento diretto con permesso di costruire convenzionato.
     
    Le aree P.I.P. 17, 18 e 19 sono state inserite nel P.I.P. con la Variante approvata con deliberazione consigliare n. 102 del 20.07.2000, per cui i termini di validità (10 anni) per attuazione di tali comparti decorrono dalla data di esecutività di tale strumento urbanistico (periodo compreso tra l'anno 2000 ed l'anno 2010).
     
     

  4. Per l'area P.I.P. 21 destinata alla realizzazione di un Impianto di Distribuzione Carburanti.
    Il P.I.P. 21 è un'area assoggettata a Programma Integrato di intervento. Per quanto compatibili si applicano le norme sui Piani particolareggiati di iniziativa pubblica. Nella progettazione dell'assetto urbanistico del comparto deve essere prevista la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con funzioni complementari, un'area di mitigazione ambientale per Servizi di Interesse Collettivo ed un'area residenziale.
    L'area del P.I.P. 21 è parte dell'Area 07 della Zona Elementare 1411, per la quale è prescritto, nella normativa di R.U.E, l'obbligo, sull'intero comparto, composto da tre aree destinate ad Insediamenti Produttivi disciplinata dal P.I.P, a Servizi di Interesse Collettivo ed a Residenza, della formazione di un Programma Integrato di intervento per disciplinare le trasformazioni dell'Area 07.
     

La realizzazione dei 16 comparti produttivi identificati dal P.I.P. sarà attuata dal Comune di Modena, direttamente o tramite l'intervento attuativo del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, realizzando le forme di collaborazione pubblico/privato consentite e rese opportune dalla vigente normativa.

I principali criteri ispiratori per le assegnazioni delle aree produttive incluse nel P.I.P. sono i seguenti:

  • localizzazione delle aziende con tipologia produttiva compatibile con le attività previste nei comparti P.I.P.;

  • rilocazione delle aziende situate in sedi incompatibili con l'attività esercitata per motivi urbanistici, viari, ambientali, di sicurezza sanitarie e generali;

Le operazioni di cessioni delle aree sono contestuali alla stipula di una convenzione con gli assegnatari, ai sensi dell'art. 27 Legge n. 865 del 11.10.1971, sulla base degli schemi tipo approvati dall'Assemblea Consorzio Attività Produttive.

 
 
 
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