Comune di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica   Piano Edilizia Economica Popolare
 



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Norme di attuazione di carattere generale

 

 


 

Art.1 - Campo di applicazione ed oggetto delle presenti Norme

Il Comune di Modena, dotato di Piano regolatore generale ha adottato il Piano delle zone da destinare all'edilizia economica popolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n° 167.

Le norme dei presenti articoli si applicano all'interno delle zone residenziali ripianificate nell'ambito della Variante al Piano delle zone da destinare all'edilizia economica popolare, si confermano le norme approvate con delibera n. 76 del 15 aprile 1993 per i comparti già attuati.

Gli elementi costitutivi della Variante al Piano delle zone da destinare ad insediamenti residenziali, di cui al successivo articolo, devono essere integrati, preliminarmente all'attuazione di ciascuna zona, dagli elementi prescritti dall'art. 14.4 delle Norme di attuazione del Piano regolatore generale in conformità al disposto dell'art.49, ultimo comma, della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n° 47.

La presente normativa è riferita al regime di utilizzazione dei suoli, agli aspetti urbanistici e alle modalità di formazione degli Strumenti Urbanistici di Attuativi.


 

Art. 2 - Elementi costitutivi della Variante delle zone da destinare all'edilizia economica popolare

Gli elementi costitutivi della Variante al Piano delle zone da destinare all'edilizia economica popolare all'atto della sua formazione sono i seguenti:

  1. Localizzazione delle zone su planimetria di Piano Regolatore Generale, in scala 1:10.000 (tavv. A1, A2, A3, A4);

Estratto delle Norme di Zona Elementare del Piano Regolatore Generale, in scala 1:2.000 (elaborato A5);

  1. Progetto in scala 1:1.000 (tavv. B: Zona 2, Zona 3, Zona 7, Zona 9, Zona 11, Zona 14, Zona 15; Zona 16, Zona 18, Zona 20, Zona 28, Zona 29, Zona 31, Zona 33, Zona 35, Zona 41, Zona 42, Zona 45, Zona 48, Zona 49, Zona 50, Zona 51, Zona 52, Zona 53, Zona 54, Zona 57, Zona 59, Zona 60, Zona 61, Zona 62, Zona 63);

  2. Acquisizione in scala 1:1000 e 1:2000 (tavv. C, Zona 2, Zona 3, Zona 7, Zona 9, Zona 11, Zona 14, Zona 15; Zona 16, Zona 18, Zona 20, Zona 28, Zona 29, Zona 31, Zona 33, Zona 35, Zona 41, Zona 42, Zona 45, Zona 48, Zona 49, Zona 50, Zona 51, Zona 52, Zona 53, Zona 54, Zona 57, Zona 59, Zona 60, Zona 61, Zona 62, Zona 63);

  3. Norme di Attuazione ed elenco delle proprietà catastali comprese nel Piano.

  4. Relazione illustrativa e Previsione di Spesa.


 

Art. 3 - Funzioni degli elaborati costitutivi della Variante.

  1. Le indicazioni di carattere cartografico sono classificate nelle seguenti due categorie:

  • Prescrizioni urbanistiche: devono essere considerate vincolanti in sede di formazione dei progetti di specificazione di ciascuna zona P.E.E.P., previsti dall'art. 14.4.

  • Indirizzi di progettazione: possono essere modificati o specificati nell'ambito dei progetti di specificazione od esecutivi, formati per l'ottenimento delle concessioni edilizie o per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

  1. La II° parte delle presenti Norme, dedicata alla Normativa delle zone, esprime i criteri e le modalita' di progettazione, esplicitando le indicazioni di carattere prescrittivo o di rilevanza urbanistica relativa a ciascuna zona.
    Per ogni zona P.E.E.P. sono precisate:

  • le prescrizioni urbanistiche e gli indirizzi di progettazione
  • la disciplina di zona
  • l'individuazione catastale e l'elenco delle proprietà
  • le schede di valutazione ambientale
  1. Le indicazioni cartografiche e le prescrizioni relative ad aree esterne alle zone della Variante al Piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare hanno valore di inquadramento, in funzione della coordinata pianificazione delle aree pubbliche e private contermini.
    Tali indicazioni o prescrizioni dovranno essere assunte a base della formazione di successivi strumenti urbanistici attuativi.


 

Art. 4 - Modalità di progettazione delle aree

  1. In osservanza dell'art. 14.4 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore, preliminarmente all'attuazione, la pianificazione di ciascuna zona dovrà essere specificata e sviluppata con contenuti ed elementi costitutivi identici a quelli richiesti dall'art. 14.2, per la formazione di Piani particolareggiati.

  2. I progetti di ogni singola zona devono essere redatti in conformità alle prescrizioni ed indicazioni di cui alla Parte II delle presenti Norme: Norme di zona.
    Le indicazioni progettuali dettate per ogni singola zona P.E.E.P. sono riferite anche alle parti marginali delle stesse, per meglio adeguarsi ai caratteri morfologici presenti nell'area in esame, al fine di impiegare in modo conveniente le diverse tipologie edilizie anche in funzione delle caratteristiche ambientali della zona P.E.E.P. e del suo intorno.
    Lo scopo di questi contenuti è quello di definire modalità e indirizzi urbanistici capaci di orientare le progettazioni particolareggiate in rapporto al contesto urbanizzato, al fine di promuovere processi di qualificazione dell'immagine della città esistente e della nuova edificazione.
    I contenuti prescrittivi e gli indirizzi di progettazione, sono più esplicitamente e graficamente definiti nelle singole schede di comparto allegate nella Parte II°, e riguardano sinteticamente i seguenti aspetti urbanistici:

  • l'ubicazione delle superfici fondiarie per residenza;
  • l'ubicazione delle aree da destinare a servizi pubblici;
  • le sistemazione delle aree di marginatura in rapporto all'ambiente circostante;
  • le altezze degli edifici;
  • l'ubicazione della viabilità di previsione;
  • Le indicazioni delle tipologie edilizie, ove esse, in funzione della loro organizzazione ed aggregazione, possono influire sulla qualità urbana;
  • i percorsi ciclabili.
  1. La pianificazione dei nuovi insediamenti, in particolare per quelli ubicati in prossimità della Tangenziale e dei collegamenti previsti con essa, dovrà costituire un segno urbano e territoriale qualificante anche nell'ambito del programma di forestazione urbana, che si propone di riqualificare e valorizzare in termini ambientali le fasce di rispetto alle vie di comunicazione principali, La loro realizzazione è obbligatoria e non contribuisce al computo dello standard.

  2. Il verde, all'interno delle aree, deve essere progettato in termini sia di conservazione/valorizzazione sia di reimpianto, attraverso l'analisi dello stato di fatto della vegetazione, con l'individuazione delle singole emergenze arboree (alberature, siepi, filari, sistemi di vite maritata,...), e la previsione di una sistemazione a verde prevalentemente con essenze autoctone.
    I sistemi di verde e le specie arboree previste devono essere elemento di integrazione con le funzioni e gli spazi veicolari previsti all'interno del comparto.

  3. Gli assi viari previsti all'interno delle zone devono essere di basso impatto urbano ed all'interno degli insediamenti più grandi devono essere previste zone a velocità limitata a 30 km/h, favorendo soluzioni che introducano il concetto di viabilità a "dimensione pedonale", con diminuzione della velocità di attraversamento.


 

Art. 5 - Indicatori ambientali

  1. Le Schede di Valutazione Ambientale costituiscono uno strumento sintetico di rappresentazione in forma tabellare - essendosi in tal senso assunto come unità minime di indagine le Zone e le Aree elementari di PRG, - dei più significativi indicatori ambientali caratteristici di ogni contesto del territorio comunale, desunte da una procedura informatizzata di lettura delle relative cartografie tematiche, realizzate per l'intero territorio comunale.
    Tali cartografie, già utilizzate come riferimento per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale in sede di formazione del PRG, rappresentano anche un supporto all'orientamento dei processi valutativi da sviluppare in sede di attuazione delle previsioni PRG, a partire dai Piani di Zona.

  2. I tematismi considerati nella scheda di valutazione sono:

a)     Per quanto riguarda gli aspetti geo-idromorfologici:
        a.1) - la subsidenza;
        a.2) - la capacità portante dei suoli.

b)     Per quanto riguarda l'idraulica del territorio:
        b.1) - le condizioni di carico idraulico del/dei bacino/i colatore/i
                 di appartenenza.

c)     Per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee:
        c.1) - il grado di protezione degli acquiferi;
        c.2) - il rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

d)     Per quanto riguarda il rumore ambientale:
        d.1) - la classificazione acustica dell'area in esame;
        d.2) - la sofferenza acustica, come divario tra livelli equivalenti
                 prescritti della classificazione acustica e rumore ambientale
                 rilevato.

e)     I vincoli di PRG.

f)     I vincoli del PTPR.

  1. Gli indicatori rappresentati attraverso le cartografie tematiche descrivono lo stato del parametro ambientale proprio dell'area esaminata, e/o il grado di esposizione della medesima a fattori di impatto/degrado, e/o la reattività del sito alle sollecitazioni indottegli dal sistema insediativo, e/o le prestazioni ambientali che devono essere soddisfatte in quell'area specifica; la legenda di ogni cartografia consente di associare una classe (o un giudizio) ai parametri rappresentati cartograficamente.

  2. In ogni scheda ambientale sono indicati:
    La costanza o varianza areale di ogni singolo tematismo;
    la classe di appartenenza o il giudizio relativamente a ciascun tematismo considerato, con riferimento all'area in esame; e, in caso di varianza areale, la percentuale di distribuzione delle diverse classi all'interno della zona indagata.

  3. Subsidenza: lo studio della subsistenza permette di caratterizzare le tipologie costruttive dei nuovi insediamenti al fine di limitare i danni dovuti ai cedimenti che si verificano nelle aree soggette a questo fenomeno.

  4. Capacità portante: lo studio della portanza dei terreni permette di definire la caratterizzazione geotecnica dei siti ottenuta attraverso l'elaborazione di dati di prove penetrometriche spinte fino alla profondità di m. 15 dal piano di campagna.
    La valutazione della portanza permette , dunque, di definire, in fase di progettazione, la tipologia costruttiva più idonea dei manufatti e la loro adattabilità al sito al quale sono destinati.

  5. Carico idraulico: la studio delle condizioni di carico idraulico dei bacini scolanti ha consentito di correlare le portate meteoriche affluenti alla sezione di chiusura di ogni bacino, in occasione di piogge con tempo di ritorno decennale, alla capacità di deflusso del collettore cui recapitano le acque del bacino, in corrispondenza della medesima sezione di chiusura: ciò permettendo di misurare il grado di saturazione di ogni bacino rispetto alle possibilità di ulteriore impermeabilizzazione, e di valutare la necessità di eventuali interventi di decongestione e riequilibrio, quale condizione per l'ammissibilità di ulteriori processi di urbanizzazione.

  6. Protezione degli acquiferi: lo studio della protezione degli acquiferi permette di localizzare, attraverso l'analisi della porzione di territorio che li sovrasta, le aree più vulnerabili" nei confronti di un'eventuale sostanza inquinante proveniente dalla superficie e in grado di raggiungere le falde sottostanti.

  7. Rischio di inquinamento delle acque sotterranee: questo parametro deriva dall'interazione tra vulnerabilità naturale intrinseca dell'acquifero sottostante, e carico antropico "pesato", riferito alla presenza di "centri di pericolo" per l'integrità delle acque sotterranee, consentendo la formulazione di valutazioni in ordine all'ammissibilità, o meno, di specifici usi del territorio o di specifiche attività.

  8. Classificazione acustica: dà luogo allo standard acustico espresso in L.eq prescritto dalla L. 447/95 e dal D.M. 16/11/97, in rapporto alle caratteristiche urbanistico insediative, allo stato di fatto o previsionali, che caratterizzano ogni singolo contesto del territorio comunale: la classificazione acustica del territori comunale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/2/99.

  9. Sofferenza Acustica: rappresenta lo scarto tra rumore ambientale rilevato, espresso in dB(A) e valore di livello equivalente - anch'esso espresso in dB(A) - effettivamente rilevato.
    Il parametro è stato determinato limitatamente alle aree oggetto di mappatura acustica.


 

Art. 6 - Rapporto con la disciplina di Piano regolatore.

  1. Per quanto non diversamente specificato dalle presenti Norme, è da applicarsi la disciplina disposta dal Piano regolatore vigente al momento dell'Adozione della Variante al Piano dell'edilizia economica e popolare.

 
 
 
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