Comune di Modena
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Piano delle Aree da destinare ad Insediamenti Produttivi
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 94 del 22 dicembre 2003

Norme di attuazione di carattere generale

 


 

Art.1 - Campo di applicazione ed oggetto delle presenti Norme

Il Comune di Modena, dotato di Piano regolatore generale ha adottato il Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971, n° 865.
 
Le norme dei presenti articoli si applicano all'interno delle aree produttive pianificate nell'ambito del nuovo Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi.
 
Gli elementi costitutivi il nuovo Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al successivo articolo, devono essere integrati, preliminarmente all'attuazione di ciascuna zona, dagli elementi prescritti dall'art. 5.3 del Testo coordinato delle Norme di PSC - POC - RUE.
 
La presente normativa è riferita al regime di utilizzazione dei suoli, agli aspetti urbanistici e alle modalità di formazione degli Strumenti Urbanistici di Attuativi.


 


Art. 2 - Elementi costitutivi della Variante al Piano Insediamenti Produttivi

Gli elementi costitutivi del Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi all'atto della sua formazione sono i seguenti:

  1. Individuazione delle aree P.I.P. su planimetria di P.R.G., in scala 1:5.000/10.000.
     
    Individuazione delle aree P.I.P. nelle Norme di Zona Elementare del Piano Regolatore Generale adottato con delibera di C.C. n. 20 del 07.04.2003, in scala 1:2.000.

  2. Progetto in scala 1:1.000 e 1:2.000 (tavole B: Zona 2, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e 24).

  3. Estratto catastale ed acquisizione in scala 1:1000 e 1:2000 (tavole C: Zona 2, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24).

  4. Norme di Attuazione ed elenco catastale delle proprietà comprese nel Piano.

  5. Relazione illustrativa e Previsione di Spesa - Relazione illustrativa di controdeduzione alle Osservazioni di cui alla delibera di C.C. n. 57 del 21.07.2003.


 


Art. 3 - Funzioni degli elaborati costitutivi della Variante al Piano delle aree da destinarsi ad insediamenti produttivi.
  1. Le indicazioni di carattere cartografico sono classificate nelle seguenti due categorie:

  • Prescrizioni urbanistiche: devono essere considerate vincolanti in sede di formazione dei progetti di specificazione di ciascuna zona P.I.P., previsti dall'art. 5.4 del Testo coordinato delle Norme sopracitato.

  • Indirizzi di progettazione: possono essere modificate o specificate nell'ambito dei progetti esecutivi formati per l'ottenimento delle concessioni edilizie o per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

  1. La II parte delle presenti Norme, dedicata alla Normativa delle aree, esprime i criteri e le modalità di progettazione, esplicitando le indicazioni di carattere prescrittivo o di rilevanza urbanistica relativa a ciascuna area P.I.P..
     
    Per ogni area P.I.P. sono precisate:

  • le prescrizioni urbanistiche e gli indirizzi di progettazione
  • la disciplina di area
  • l'individuazione catastale e l'elenco delle proprietà
  • le schede di valutazione ambientale
  1. Le indicazioni cartografiche e le prescrizioni relative ad aree esterne alle zone del Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi hanno valore di inquadramento, in funzione della coordinata pianificazione delle aree pubbliche e private contermini.
    Tali indicazioni o prescrizioni dovranno essere assunte a base della formazione di successivi strumenti urbanistici attuativi.


 


Art. 4 - Modalità di progettazione delle aree

  1. In osservanza dell'art. 14.5, punto 2° e dell'art. 14.4, punto 3°, delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore, preliminarmente all'attuazione la pianificazione di ciascuna zona dovrà essere specificata e sviluppata con contenuti ed elementi costitutivi identici a quelli richiesti dall'art. 14.2, per la formazione di Piani particolareggiati.

  2. I progetti di ogni singola area dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme: Norme di area.
    Le indicazioni progettuali dettate per ognuna delle aree comprese nel Piano possono essere riferite generalmente ad interventi di marginatura degli insediamenti sia in termini ambientali che morfologici (impiego conveniente delle diverse tipologie edilizie in funzione delle caratteristiche ambientali al contorno).
    Lo scopo di questi contenuti è quello di definire modalità e indirizzi urbanistici capaci di orientare le progettazioni particolareggiate in rapporto al contesto urbanizzato al fine di promuovere processi di qualificazione dell'immagine della città esistente.
    I contenuti prescrittivi e gli indirizzi di progettazione sono più esplicitamente e graficamente definiti nelle singole schede di comparto allegate nella Parte II, e riguardano sinteticamente i seguenti aspetti urbanistici:

  • l'ubicazione delle superfici fondiarie per attività produttive;
  • l'ubicazione e la dotazione delle aree da destinare a servizi di interesse collettivo;
  • le sistemazione delle aree di marginatura in rapporto all'ambiente circostante;
  • le sistemazioni delle aree di Forestazione Urbana concorrono allo standard di qualità urbana ed ecologico ambientale (dotazioni territoriali);
  • le altezze degli edifici;
  • l'ubicazione della viabilità di previsione;
  • le indicazioni delle tipologie edilizie, ove esse, in funzione della loro organizzazione ed aggregazione, possono influire sulla qualità urbana;
  • i percorsi ciclabili.
  1. La pianificazione dei nuovi insediamenti, in particolare per quelli ubicati in prossimità della Tangenziale e dei collegamenti previsti con essa, dovrà costituire un segno urbano e territoriale qualificante anche nell'ambito del programma di forestazione urbana, che si propone di riqualificare e valorizzare in termini ambientali le fasce di rispetto alle vie di comunicazione principali.

  2. Il verde, all'interno delle aree, deve essere progettato in termini sia di conservazione/valorizzazione sia di rimpianto, attraverso l'analisi dello stato di fatto della vegetazione, con l'individuazione delle singole emergenze arboree (alberature, siepi, filari, sistemi di vite maritata,...), e la previsione di una sistemazione a verde prevalentemente con essenze autoctone.
    I sistemi di verde e le specie arboree previste devono essere elemento di integrazione con le funzioni e gli spazi veicolari previsti all'interno del comparto.

  3. Nella progettazione dei nuovi insediamenti produttivi si devono promuovere la conoscenza dei fattori climatici e le indagini conoscitive del sito, allo scopo di porre adeguata attenzione allo studio di impatto ambientale e per incentivare la progettazione bioecosostenibile. Tale progettazione, che deve considerare anche gli aspetti di qualità ambientale, di qualità dell'uso degli immobili, deve essere rivolta a soddisfare le esigenze di benessere, deve essere attenta al risparmio energetico ed al risparmio della risorsa acqua. Nell'ambito della definizione del Piano particolareggiato si devono definire i criteri ed i metodi costruttivi finalizzati al miglioramento del rapporto con gli aspetti di salvaguardia ambientale, con gli aspetti di economicità e razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche.

  4. La previsione di una maggiore altezza degli edifici, nell'ambito della formazione del Piano particolareggiato, può essere stabilita all'esclusivo scopo di introdurre articolazioni volumetriche di carattere puntuale o per particolarità tipologiche o per variazioni di carattere compositivo.
    La individuazione di un limite diverso di altezza, rispetto a quello disciplinato dalla normativa della zona P.I.P., può avvenire solamente attraverso variante e non può derogare alla verifica del contesto in cui tale maggiora altezza viene inserita, indipendentemente dalle esigenze tecniche e produttive.

  5. La previsione del sistema di intercettazione della rete fognaria interna acque bianche, prima dello scarico nei corpi idrici ricettori, soprattutto se corsi d'acqua superficiali, al fine di consentire l'intercettazione ed il recupero di eventuali sversamenti accidentali che possano interessare le aree cortilive delle attività produttive, deve essere progettata nell'ambito della definizione dello strumento urbanistico di attuazione di ogni singolo comparto.


 


Art. 5 - Indicatori ambientali

  1. Le Schede di Valutazione Ambientale costituiscono uno strumento sintetico di rappresentazione in forma tabellare - essendosi in tal senso assunto come unità minime di indagine le Zone e le Aree elementari di PRG, - dei più significativi indicatori ambientali caratteristici di ogni contesto del territorio comunale, desunte da una procedura informatizzata di lettura delle relative cartografie tematiche, realizzate per l'intero territorio comunale.

  2. Gli aspetti considerati nella scheda di valutazione sono i seguenti.

a)     Per quanto riguarda gli aspetti geo-idromorfologici:
        a.1) - la subsidenza;
        a.2) - la capacità portante dei suoli.

b)     Per quanto riguarda l'idraulica del territorio:
        b.1) - le condizioni di carico idraulico del/dei bacino/i colatore/i
                 di appartenenza.

c)     Per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee:
        c.1) - il grado di protezione degli acquiferi;
        c.2) - il rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

d)     Per quanto riguarda il rumore ambientale:
        d.1) - la classificazione acustica dell'area in esame;
        d.2) - la sofferenza acustica, come divario tra livelli equivalenti
                 prescritti della classificazione acustica e rumore
                 ambientale rilevato.

e)     I vincoli di PRG.

f)     I vincoli del PTPR.

  1. Gli indicatori rappresentati attraverso le cartografie tematiche descrivono lo stato del parametro ambientale proprio dell'area esaminata, e/o il grado di esposizione della medesima a fattori di impatto/degrado, e/o la reattività del sito alle sollecitazioni indottegli dal sistema insediativo, e/o le prestazioni ambientali che devono essere soddisfatte in quell'area specifica; la legenda di ogni cartografia consente di associare una classe (o un giudizio) ai parametri rappresentati cartograficamente.

  2. In ogni scheda ambientale sono indicati:
    la costanza o varianza areale di ogni singolo tematismo;
    la classe di appartenenza o il giudizio relativamente a ciascun tematismo considerato, con riferimento all'area in esame; e, in caso di varianza areale, la percentuale di distribuzione delle diverse classi all'interno della zona indagata.

  3. Subsidenza: lo studio della subsistenza permette di caratterizzare le tipologie costruttive dei nuovi insediamenti al fine di limitare i danni dovuti ai cedimenti che si verificano nelle aree soggette a questo fenomeno.

  4. Capacità portante: lo studio della portanza dei terreni permette di definire la caratterizzazione geotecnica dei siti ottenuta attraverso l'elaborazione di dati di prove penetrometriche spinte fino alla profondità di m. 15 dal piano di campagna.
    La valutazione della portanza permette , dunque, di definire, in fase di progettazione, la tipologia costruttiva più idonea dei manufatti e la loro adattabilità al sito al quale sono destinati.

  5. Carico idraulico: la studio delle condizioni di carico idraulico dei bacini scolanti ha consentito di correlare le portate meteoriche affluenti alla sezione di chiusura di ogni bacino, in occasione di piogge con tempo di ritorno decennale, alla capacità di deflusso del collettore cui recapitano le acque del bacino, in corrispondenza della medesima sezione di chiusura: ciò permettendo di misurare il grado di saturazione di ogni bacino rispetto alle possibilità di ulteriore impermeabilizzazione, e di valutare la necessità di eventuali interventi di decongestione e riequilibrio, quale condizione per l'ammissibilità di ulteriori processi di urbanizzazione.

  6. Protezione degli acquiferi: lo studio della protezione degli acquiferi permette di localizzare, attraverso l'analisi della porzione di territorio che li sovrasta, le aree più vulnerabili" nei confronti di un'eventuale sostanza inquinante proveniente dalla superficie e in grado di raggiungere le falde sottostanti.

  7. Rischio di inquinamento delle acque sotterranee: questo parametro deriva dall'interazione tra vulnerabilità naturale intrinseca dell'acquifero sottostante, e carico antropico "pesato", riferito alla presenza di "centri di pericolo" per l'integrità delle acque sotterranee, consentendo la formulazione di valutazioni in ordine all'ammissibilità, o meno, di specifici usi del territorio o di specifiche attività.

  8. Classificazione acustica: dà luogo allo standard acustico espresso in L.eq prescritto dalla L. 447/95 e dal D.M. 16/11/97, in rapporto alle caratteristiche urbanistico insediative, allo stato di fatto o previsionali, che caratterizzano ogni singolo contesto del territorio comunale: la classificazione acustica del territori comunale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/2/99.

  9. Sofferenza Acustica: rappresenta lo scarto tra rumore ambientale rilevato, espresso in dB(A) e valore di livello equivalente - anch'esso espresso in dB(A) - effettivamente rilevato.
    Il parametro è stato determinato limitatamente alle aree oggetto di mappatura acustica.


 


Art. 6 - Rapporto con la disciplina di Piano regolatore.

L'entrata in vigore delle presenti Norme di Piano riferite alle aree pianificate come nuova previsione nella Variante al P.R.G. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2003, è subordinata all'approvazione della variante stessa.
 
Per quanto non diversamente specificato dalle presenti Norme, è da applicarsi la disciplina disposta dal Piano regolatore vigente al momento dell'Adozione del nuovo Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi.
 
Al Piano delle aree da destinare ad Insediamenti produttivi si applica il disposto dell'art. 15.1 co 3° del testo coordinato delle Norme di PSC - POC - RUE, sulle possibilità di integrare modeste quote di destinazione non previste nel limite di cui all'art. 3 della Legge Regionale 8 Novembre 1988 n. 46.
Gli strumenti urbanistici di attuazione del Piano, ricercando la piu' congrua collocazione delle attivita', possono integrare, purche' compatibili, modeste quote di ulteriori destinazioni, anche se non esplicitamente indicate nella normativa di zona elementare, quando siano necessarie per assicurare completezza e funzionalita' del servizio dell'insediamenti. In tal caso dovra' essere assicurato il reperimento delle aree per servizi pubblici.
L'inserimento della destinazione residenziale e' limitata esclusivamente agli alloggi di custodia previsti nella normativa vigente per le aree di tipo produttivo.

 
 
 
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